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06/05/2019 – E’ in vigore da oggi il DM 25 gennaio 2019 sulla sicurezza antincendio nelle abitazioni che introduce misure di prevenzione commisurate all’altezza degli edifici.   Ricordiamo che per “altezza antincendi” negli edifici civili non si intende l’altezza di gronda, ma l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.   Antincendio condomìni: ecco cosa prevedono le nuove regole Il decreto, che aggiorna il DM 246/1987, individua quattro livelli di prestazione antincendio in base all’altezza antincendi dell’edificio: – L.P. 0 per gli edifici di altezza antincendi da 12 metri a 24 metri; – L.P. 1 per gli edifici di altezza antincendi da 24 metri a 54 metri; – L.P. 2 per gli edifici di altezza antincendi..
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