10/10/2018 – Il silenzio-assenso, all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica, non si applica nel caso in cui la Soprintendenza non si esprima sul rilascio dell'autorizzazione perché assente alla Conferenza di Servizi; non esiste, quindi, alcun principio di ‘assenza-assenso’. A precisarlo il Ministero dei Beni Culturali (Mibac) nella Nota 23231/2018, redatta in risposta al quesito con cui il Comune del Lazio chiedeva se la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, qualificandosi quale "assenza assenso", potesse superare il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica formulato dal Comune stesso in ragione della mancata conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico. Autorizzazione paesaggistica: le disposizioni sul silenzio-assenso Il Mibac ha precisato che l'istituto giuridico del silenzio-assenso..
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