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10/10/2018 – Il silenzio-assenso, all'interno del procedimento di autorizzazione paesaggistica, non si applica nel caso in cui la Soprintendenza non si esprima sul rilascio dell'autorizzazione perché assente alla Conferenza di Servizi; non esiste, quindi, alcun principio di ‘assenza-assenso’.   A precisarlo il Ministero dei Beni Culturali (Mibac) nella Nota 23231/2018, redatta in risposta al quesito con cui il Comune del Lazio chiedeva se la mancata partecipazione del Ministero alle conferenze di servizi, qualificandosi quale "assenza­ assenso", potesse superare il parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica formulato dal Comune stesso in ragione della mancata conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nel Piano paesaggistico.   Autorizzazione paesaggistica: le disposizioni sul silenzio-assenso Il Mibac ha precisato che l'istituto giuridico del silenzio-assenso..
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