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14/09/2017 – Al professionista che ha realizzato il progetto da porre a base di gara non possono essere affidati gli appalti o le concessioni di lavori pubblici per cui ha svolto la progettazione. Lo prevede il Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e lo ha ribadito il Tar Valle d’Aosta con la sentenza 21/2017.   Nessuna chance di conflitto di interesse Il divieto, hanno spiegato i giudici, si estende a collaboratori e dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione e anche ai soggetti che hanno svolto attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.   L’unica eccezione si ha nel caso in cui il progettista possa dimostrare che l’esperienza acquisita durante la redazione del progetto non lo avvantaggi rispetto agli altri concorrenti.   Proposte migliorative in contraddittorio col progettista Nel caso preso in esame, una Rete temporanea di imprese aveva vinto una gara per la progettazione costruttiva e strutturale..
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