31/07/2018 – Nelle procedure negoziate la Stazione Appaltante non deve chiedere che il sopralluogo sia effettuato nella fase della manifestazione di interesse. Il sopralluogo può invece essere previsto nella fase di presentazione delle offerte, cioè una volta che le procedure di gara sono iniziate. Lo ha spiegato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con un comunicato pubblicato nei giorni scorsi. Codice Appalti, il sopralluogo In base all’articolo 79, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016), spiega l’Anac, il sopralluogo è collegato alla fase di presentazione dell’offerta. La disposizione stabilisce infatti che, “quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza..
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