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04/10/2017 – Solo i nuovi edifici devono rispettare le distanze minime previste dal DM 1444/1968. Questi limiti non valgono negli interventi di demolizione e ricostruzione. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 4337/2017.   Distanze minime nelle demolizioni e ricostruzioni L’articolo 9 del DM 1444/1968 stabilisce che nei nuovi edifici tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve esserci una distanza minima di 10 metri. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Nei centri storici, invece, è vietato superare le distanze preesistenti, anche se inferiori ai limiti consentiti.   Il CdS ha chiarito che per “nuovi edifici” bisogna intendere quelli costruiti per la prima volta. Solo in questo caso bisogna rispettare il limite dei 10 metri.   Se due edifici si trovano invece ad una distanza minore..
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