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10/08/2018 – Per gli edifici costruiti al confine con piazze e vie pubbliche non si devono seguire le normali disposizioni sulle distanze, ma regole scritte appositamente per questi casi. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 3098/2018.   Distanze tra edifici A livello nazionale, le distanze tra edifici sono regolate dal DM 1444/1968. L’articolo 9 del DM 1444/1968 stabilisce che nei nuovi edifici tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti deve esserci una distanza minima di 10 metri. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. Nei centri storici, invece, è vietato superare le distanze preesistenti, anche se inferiori ai limiti consentiti.   Queste distanze valgono solo per gli edifici costruiti per la prima volta. Se due edifici si trovano invece ad una distanza minore di 10 metri, ed uno di questi viene demolito,..
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