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29/03/2018 – I pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici non devono essere percepiti come fattore di disturbo visivo, ma come evoluzione dello stile costruttivo accettata dall'ordinamento e dalla sensibilità collettiva.   Si è espresso in questi termini il Tar Lombardia, che con la sentenza 496/2018 ha interpretato il concetto di compatibilità paesaggistica.   Pannelli fotovoltaici e paesaggio A detta dei giudici bisogna bilanciare la compatibilità paesaggistica con la necessità di diffusione delle energie rinnovabili.   I pannelli fotovoltaici, sostiene il Tar, sono ormai considerati elementi normali del paesaggio. L’installazione per incompatibilità col vincolo paesaggistico può essere vietata solo nelle aree dichiarate non idonee dalla Regione, come i nuclei storici.   Negli altri casi, sostiene il Tar Lombardia, il concetto di compatibilità dei pannelli va interpretato in modo..
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