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24/01/2018 – Dal 2009 tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di trasmettere al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’elenco identificativo dei propri beni immobiliari e mobiliari, ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale delle Amministrazioni pubbliche a valori di mercato e, quindi, di una corretta gestione e alienazione di tale patrimonio.
 
L’obbligo è stato introdotto dall’art. 2 comma 222 della Legge 191/2009 e normato dall’art. 2 del Dlgs 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi”.
 
L’attività di restituzione digitale (completa rappresentazione grafica e informativa del manufatto) del patrimonio immobiliare è caratterizzata da complessità, varietà e abbondanza delle informazioni da gestire e rende necessaria l’attuazione di procedure..
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