13/06/2018 – Confermata ancora una volta, con la sentenza n. 3718 5 giugno 2018 (TAR Campania), la suddivisione delle competenze affermata nel 2014 dal Consiglio di Stato. Gli interventi di restauro e recupero di edifici vincolati come beni culturali e di interesse storico – artistico, restano fra le competenze dell’architetto. Con l’articolo 52 del Regio Decreto 2537/1925, che regolamenta le professioni di ingegnere e di architetto, la norma stabilisce che “le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere”. Competenze ingegneri e architetti, la norma italiana Le opere di edilizia civile che presentano..
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