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30/01/2019 – Un difetto su un’opera edilizia può essere considerato grave anche se di modesta entità. Ciò che conta sono le conseguenze che il difetto, anche se piccolo, può provocare. Solo in base a queste valutazioni, ha spiegato la Cassazione con la sentenza 1423/2019, può essere determinato l’eventuale risarcimento.   Vizi dell’opera, il concetto di gravità In base all’articolo 1669 del Codice Civile, perché sia tutelata l’incolumità personale, bisogna promuovere la stabilità e solidità degli edifici e delle altre cose immobili destinate alla lunga durata. Il costruttore deve rispondere dei difetti che, anche se non compromettono la stabilità totale o parziale dell’immobile, possono comunque essere considerati gravi.   Sempre secondo l’articolo 1669 del Codice Civile, la gravità di un difetto è correlata alle conseguenze che da esso..
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