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15/05/2019 – L’efficacia del permesso di costruire può essere prorogata a discrezione dell’Amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo. Con la sentenza 328/2019, il Tar Basilicata ha spiegato che, prima di decidere, bisogna valutare le cause che hanno impedito l’edificazione. Ma non solo, perché sulle istanze di proroga non può formarsi il silenzio assenso.   Permesso di costruire, proroga dell’efficacia I giudici hanno ricordato che, in base all’articolo 15, comma 2, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e quello di ultimazione non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade a mano che, prima della scadenza, non venga richiesta una proroga.   La proroga, si legge nel Testo Unico, può essere accordata, con provvedimento motivato,..
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