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17/08/2018 – I benefici fiscali per i trasferimenti di terreni situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati – cioè l’imposta di registro all’1% e quelle ipotecaria e catastale in misura fissa -, previsti dalla Finanziaria 2001, si applicano a condizione che l’acquirente originario provveda all’integrale realizzazione di una nuova costruzione entro cinque anni dall’acquisto, e nono solo delle opere di urbanizzazione. Questo, in sintesi, è il principio di diritto affermato dalla sentenza 32/11/18 della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, spiegata da Fiscooggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate.   La controversia nasce da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Ravenna. La s.r.l. protagonista del caso “acquistava il 19.01.2009 alcuni terreni compresi in un piano urbanistico particolareggiato diretto..
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