06/09/2018 – Nella realizzazione di interventi edilizi l’Amministrazione deve verificare solo la legittimità delle opere dal punto di vista edilizio e urbanistico, ma non ha il potere di accertare se vengono lesi i diritti dei terzi. Questo vale tanto per il permesso di costruire quanto per la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). La spiegazione è arrivata dal Consiglio di Stato che, con la sentenza 5115/2018, depositata lo scorso 30 agosto, ha illustrato il significato della clausola “fatti salvi i diritti dei terzi”, presente in quasi tutti i provvedimenti di autorizzazione in materia edilizia. Pratiche edilizie e accertamento della PA Il Comune, prima di rilasciare il permesso di costruire, ha sempre l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità..
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