05/10/2017 – Alla realizzazione di un’opera partecipano, secondo modalità diverse, progettista, imprese e direttore lavori. Tutti hanno delle responsabilità specifiche nel caso in cui il prodotto finale presenti dei vizi. Non è però sempre facile determinare di chi sia la colpa. Lo spiega l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) partendo da una rassegna sulle pronunce che negli anni hanno risolto controversie nate dopo la fine dei lavori. Lavori e responsabilità per i vizi delle opere Il punto di partenza è l’articolo 1669 del Codice Civile, in base al quale la responsabilità per rovina, vizi e gravi difetti che possono manifestarsi nei dieci anni successivi all’esecuzione dell’intervento edilizio sull’immobile o su alcune sue parti può riguardare l’impresa che realizza i lavori e coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione..
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