07/03/2018 – Anche le opere precarie possono essere considerate nuove costruzioni, per le quali è necessario ottenere un titolo abilitativo. Lo ha ribadito il Tar Lombardia con la sentenza 354/2018. Opere precarie, se durature serve il permesso di costruire Secondo il Tar, il fatto che un’opera possa essere facilmente rimossa non significa che non richieda il permesso di costruire. Anche il manufatto precario e rimovibile, hanno spiegato i giudici, deve essere considerato una nuova costruzione ai fini edilizi se destinato a soddisfare esigenze stabili nel tempo. Questo perché l’opera collocata su un suolo in modo stabile altera lo stato dei luoghi nonostante la precarietà strutturale. Opere precarie, il fatto I giudici si sono pronunciati sul caso di una casa mobile, presente su un terreno da molti anni. Il Comune aveva ordinato di demolirlo perché abusivo, ma il proprietario si era opposto sostenendo..
Continua a leggere su Edilportale.com
Commenti recenti