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01/02/2022 – I contribuenti che, entro il 31 dicembre 2021, hanno effettuato pagamenti di importo inferiore a 10mila euro, relativi ad interventi di edilizia libera agevolati con i bonus casa, ma non hanno comunicato all’Agenzia di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, possono essere esentati dall’obbligo di dover acquisire il visto di conformità e l’asseverazione delle congruità delle spese.   Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con una recente Faq pubblicata sul proprio sito istituzionale.   Visto di conformità e congruità delle spese, il dubbio Per contrastare una serie di fenomeni elusivi e fraudolenti, collegati alla fruizione dei bonus edilizi, il Decreto Ant…Continua a leggere su Edilportale.com

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