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03/07/2018 – Progettista e appaltatore sono obbligati in solido nei confronti del committente. Con la sentenza 16323/2018, la Cassazione ha spiegato che la responsabilità del progettista non può essere maggiore di quella dell’impresa. Di conseguenza, al progettista si può chiedere solo un risarcimento connesso agli errori commessi nella fase di progettazione, mentre i danni relativi alla costruzione del devono essere risarciti dall’impresa.   Difetti dell’opera, il caso Il proprietario di un capannone aveva commissionato la costruzione di un muro di contenimento. Dopo aver riscontrato un cedimento, aveva chiesto un accertamento tecnico dal quale era emerso che il manufatto realizzato era privo delle caratteristiche tecniche di cui deve essere dotato un muro di contenimento, come opere di drenaggio e armature in ferro ed era stato dotato di fondazioni sottodimensionate.   Il Ctu aveva prospettato come unica soluzione possibile..
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