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07/02/2018 – Quando si acquista un immobile da un costruttore si è in presenza di un contratto di compravendita e non di appalto. La precisazione arriva dalla Cassazione con la sentenza 26574/2017 ed è utile a stimare con certezza i tempi utili per far valere la garanzia in caso di vizi dell’opera. Nelle compravendite i tempi per agire e ottenere un risarcimento per i vizi dell'opera sono più brevi che nell'appalto.   Diverso è il caso dei difetti della costruzione che possono causare la rovina dell'immobile. In questo caso i tempi per far valere la garanzia e le responsabilità del costruttore sono gli stessi sia che si tratti di compravendita sia che si tratti di appalto: il costruttore/venditore è responsabile per dieci anni dalla consegna dell’immobile ed è tenuto al risarcimento.   Garanzia per i vizi nelle compravendite L’articolo 1495 del Codice Civile disciplina i termini e le condizioni..
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